Accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali

Art. 4

In vigore dal 21 dic 1960
Nessuna indennità, e dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove questa è regolarmente costituita e funzionante.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-aop-4

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