CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura

Art. 47

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 21 dic 1960
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati addetti alle industrie delle confezioni su misura ha decorrenza dal 1 ottobre 1948 sarà valido sino al 31 maggio 1951. Peraltro si conviene: 1) per il compito dell'indennità di anzianità varranno i termini di decorrenza fissati nell' del presente contratto; 2) per il trattamento di malattia e di infortunio e per il trattamento di gravidanza e puerperio, previsti dagli del presente contratto, la decorrenza resta fissata dal 31 dicembre 1948. Qualora il presente contratto non venga disdetto da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno. Il presente contratto, dopo che sarà denunciato da una delle due parti contraenti, resterà in vigore, dopo la sua scadenza, fino alla stipulazione di un nuovo contratto. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo