Accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali
Art. 2
In vigore dal 21 dic 1960
Ove la costituzione delle mense ed il loro funzionamento trovino ostacolo obiettivo nella situazione di fatto, sarà corrisposta limitatamente ai giorni ed alla frazione dei giorni di lavoro effettivo una indennità sostitutiva di L. 30 giornaliere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-aop-2