Art. 4
Accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali

Art. 4

102 / 105
In vigore dal 21 dic 1960
Nessuna indennità, e dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove questa è regolarmente costituita e funzionante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-aop-4