Art. 1
In vigore dal 21 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1948 per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell'Abbigliamento su Misura, Pelliccia, Modisterie e Modellisti, con l'intervento dell'Associazione Industriale Lombarda, il Sindacato Provinciali Industriali dell'Abbigliamento della Unione Industriali della Provincia di Torino e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento dei Sindacati Provinciali, partecipando alle trattative la Federazione Unitaria. italiana Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori:
Visto il contratto collettivo di lavoro 2/ gennaio 1949 da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su Misura, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell'Abbigliamento sui misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti, il Sindacato Provinciale Industriali dell'Abbigliamento della Unione Industriali della Provincia di Torino - la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento dei Sindacati Provinciali, la Federazione Unitaria italiana Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'intervento dei Liberi Sindacati Provinciali di Milano e Torino; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali, stipulato tra le medesime organizzazioni sindacali di cui al predetto contratto collettivo 12 ottobre 1948;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, N. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopra citati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1948 relativo alle maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, il contratto collettivo 27 gennaio 1949 relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende medesime e l'accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali sono regolati, per le provincie di Milano e Torino, da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti (e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora delle provincie sopraindicate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 59. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-rd-1