CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 59

RECLAMI È CONTROVERSIE

In vigore dal 13 dic 1960
Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta; per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni Sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria alle competenti Associazioni Sindacali centrali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-59

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