CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 58

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 13 dic 1960
Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, metterà a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente , le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-58

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