Art. 58 · RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 58

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RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 13 dic 1960
Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, metterà a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente , le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-58