CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai Accordo Aggiuntivo

Art. 1

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

In vigore dal 13 dic 1960
Allegato ACCORDO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI OPERAI DELLE AZIENDE ESERCENTI LA INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME E IMBOTTIGLIAMENTO) Addì, 28 luglio 1952, in Roma tra l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALI ITALIANA, rappresentata da: il Presidente avv. Ambrogio Michetti assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dottor Attilio Valente, avv. Augusto Vivanti, dott. Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; e la FEDERAZIONE UNITARIA DEI LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.), rappresentata dal Segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dai sigg. rag. Ezio Macario e dott. Pietro BrandiniJerli il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Segretario nazionale sig. Aldo Ronci, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio (F.I.S.A.C.), rappresentata dal suo Segretario generale sig. Ugo Zino e dal Segretario nazionale sindacale sig. Giulio Pettinelli e dal Segretario organizzativo sig. Alfonso Vesentini, con l'intervento dell'Ufficio SINDACALE DELLA C.I.S.L., rappresentato dal Segretario confederale dott. Paolo Cavezzali, assistito dal dott. ing. Salvatore Bruno; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.), rappresentata dai suoi Segretari nazionali on. Gaetano Invernizzi e sig. Peppino Dall'Aglio; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA B TERMALI (F.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal Segretario responsabile sig. Alcibiade Palmieri e dalla Segretaria nazionale sig.na Feconda. Marinelli, nonché dai sigg. Orione Giuseppe, Cottone Filippo, Ferretti Otello, Corradi Nando e Losi Cesare, con l'assistenza dell'avvocato Filippo Leprotti; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.), rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani e dai sigg. Carlo Scarmigliati e Antonio Santarelli; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal sig. Attilio Carroni. Addì, 28 luglio 1952, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA rappresentata dal Presidente Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dott. Attilio Valente, ave. Augusto Vivanti, dott. Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avvocato Piero Lucioli; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig. Ernesto Russo, assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario nazionale Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; si e stipulato il seguente Accordo aggiuntivo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), che fà parte integrante dello stesso Contratto collettivo nazionale. . OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità. Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692. Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati tempi intermedi di sosta costituenti condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all' del O. N. La norma di cui sopra non si applica al caso occasionale o sporadico. Agli effetti della contingenza sarà riconosciuta la corresponsione dell'intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto fino al limite dell'orario normale di cui all' del contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario. Per quanto riguarda i fattorini distributori nella città sedi di fabbrica e gli addetti ai trasporti (ad esaurirsti per i quali nel caso di cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verrà a determinarsi fra le parti una indennità particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia già stato tenuto conto attraverso particolari condizioni di lavoro, carrettiere, ecc.) date le particolari e differenti condizioni aziendali in materia di distribuzione, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale. Le indennità di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 3 del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-1-2

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