CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 54
PERMESSI SINDACALI
In vigore dal 13 dic 1960
Ai lavoratori che, in rappresentanza della categoria, sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni Sindacali predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-54