CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 51

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 13 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali più favorevoli, che dovranno essere mantenute "ad personam" anche se derivanti da accordi collettivi aziendali e locali, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-51

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