CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 52
CONCESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
In vigore dal 13 dic 1960
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro.
In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso e alla indennità di anzianità, nonché alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-52