CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai Accordo Aggiuntivo

Art. 2

INDENNITÀ SPECIALE

In vigore dal 13 dic 1960
In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione e di rendimento, le parti dopo aver tenuto presente d'altro canto le particolari caratteristiche del settore, convengono nella istituzione di una indennità speciale annua nelle seguenti misure: TABELLA INDENNITÀ SPECIALE Operai uomini Operai specializzati..................... 31.400 Operai qualificati........... (superiori ai 20 anni) 25.200 Manovali specializzati.................... 26.700 Manovali comuni........................ 25.000 Manovali specializzati.................... 21.800 Manovali comuni............... dai 18 ai 20 anni 22.900 Manovali specializzati.................... 19.200 Manovali comuni............... dai 16 ai 18 anni 17.800 Manovali comuni............. inferiori ai 16 anni 12.300 Operai-donne 1ª categoria......................... 21.700 2ª categoria............... superiori ai 18 anni 21.000 3ª categoria......................... 19.800 3ª categoria................ dai 16 ai 18 anni 15.900 3ª categoria............... inferiori ai 16 anni 13.900 La decorrenza della indennità speciale è convenuta dal 1 gennaio 1953. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai quindici giorni. L'indennità in parola verrà corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed ai richiesta dei singoli dipendenti, la Ditta anticiperà degli acconti silla parte di indennità già maturata. Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le 14 giornate per gli operai e le 16 per gli impiegati, sarà dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse. L'importo da detrarre verrà calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei. A stralcio della indennità speciale 1952, sarà corrisposto il 50%, frazionabile a mese, di quella di cui sopra. È stabilito l'assorbimento, fino al 50%, delle somme erogate o convenute localmente o aziendalmente, a qualunque titolo, dal 1 gennaio 1952. Detta indennità non è suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in più o in meno degli elementi costituenti la retribuzione. Questa indennità speciale non costituisce ad alcun effetto elemento della retribuzione. Visti il contratto e l'allegato che procedono il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-2-2

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