CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni
Art. 5
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
In vigore dal 13 dic 1960
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso e alla indennità di anzianità, nonché alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-5