CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni

Art. 1

INDENNITÀ DI ISTRUZIONE FIGLI

In vigore dal 13 dic 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 12 DICEMBRE 1952 PER I DIPENDENTI, IMPIEGATI E INTERMEDI, DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME E IMBOTTIGLIAMENTO) Addì 12 dicembre 1952 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli Industriali signori dottore Attilio Valente, ing. Silvio Giannico, avv. Augusto Vivanti, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dei dott. Filippo Pocobelli; e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALi ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A) rappresentata dal Segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dai signori rag. Ezio Macario e dott. Pietro Brandini Merli; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Segretario nazionale sig. Aldo Ronci, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio (F.I.S.A.C.), rappresentata dal suo Segretario generale sig. Ugo Zino e dal Segretario nazionale sindacale sig. Giulio Pettinelli e dal Segretario dell'Organizzazione sig. Alfonso Vecentini: con l'intervento dell'ufficio sindacale della C.I.S.L. rappresentato dal Segretario confederale dottore Paolo Carezzali, assistito dal dott. ing. Salvatore Bruno; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.) rappresentata dai suoi Segretari nazionali on.le Gaetano Invernizzi e signor Peppino Dall'Aglio; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M. e T.) rappresentata dal Segretario responsabile sig. Alcibiade Palmieri e dalla Segretaria Nazionale signorina Feconda Marinelli, nonché dai signori Orione Giuseppe, Cottone Filippo, Ferretti Otello, Corradi Nando e Losi Cesare, con l'assistenza dell'avv. Filippo Leprotti; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani e dai signori Carlo Scamigliati e Antonio Santarelli; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T.) rappresentata dal sig. Attilio Coproni. Addì, 12 dicembre 1952 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE IDRO-TERMALE ITALIANA, rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti assistito dai membri della Delegazione degli Industriali signori dottore Attilio Valente, ing. Silvio Giannico, avv. Augusto Vivanti. rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; con l'assistenza della Confederazione generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Filippo Pocobelli; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALI METALLI rappresentata dal sig. Ernesto Russo, assistito dai signori Giovanni Erpete e Giovanni Celentano, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario Nazionale Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutti gli impiegati e intermedi dipendenti dalle aziende Idro-Termali (terme e imbottigliamento) firmato in Roma il 12 dicembre 1952. 1 - NORME COMUNI . INDENNITÀ DI ISTRUZIONE FIGLI Qualora il lavoratore capofamiglia avendo almeno un anno di anzianità, debba risiedere per ragioni di lavoro, in località dove non esistono scuole, e si trovi nelle necessità di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro assumerà l'onere del pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi automobilistici, semprechè anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico. Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, corrisponderà al 50% della spesa, dell'abbonamento normale. Il trattamento di cui ai precedenti comma cessa in ogni caso col compimento del 140° anno di età di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell'anno scolastico la promozione alla classe superiore salvo che ciò sia dipeso da cause di malattia. Il rimborso di cui sopra avverrà a presentazione del documento di abbonamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-1

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