CCNL aziende cartotecniche Parte IV›Parte IV
Art. 28
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 9 dic 1960
In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda ha, l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua, attività nell'azienda, della categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-28-2