CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche comuni›Parte V
Art. 2
IMPIEGO METALLI
In vigore dal 9 dic 1960
Agli operai ed operaie che impiegano metalli in polvere, verrà corrisposta per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 10% sulla paga globale della categoria cui appartengono.
Inoltre, alle operaie ed agli operai stessi verrà dato, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nella impossibilità di somministrare latte fresco si supplirà con latte condensata o in polvere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-2-5