CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche comuni›Parte V
Art. 4
ADDETTI AL MAGAZZINO
In vigore dal 9 dic 1960
L'operaio addetto al movimento esterno o che compili esclusivamente bollette od esegua registrazioni semplici sarà considerato e retribuito come operaio di la categoria; quello addetto alla distribuzione di merci nel e da) magazzino sarà considerato e retribuito come operaio di 2ª categoria; infine, il manovale comune addetto come aiutante al magazzino sarà retribuito con la paga spettantegli come manovale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-4-5