CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche comuni›Parte V
Art. 3
COMPLEMENTARI
In vigore dal 9 dic 1960
Sono considerati "operai complementari" coloro che esplicano una attività di mestiere che è di complemento all'attività principale dello, stabilimento (es. meccanici, elettricisti,. ecc.). Gli operai complementari si suddividono in:
operai specializzati;
operai qualificati.
Appartengono alla categoria "specializzati" gli operai di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si siano specializzati in particolari mansioni di costruzioni caratteristiche delle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
Ai meccanici specializzati cui è affidato l'incarico di eseguire, anche saltuariamente, qualsiasi pezzo e lavoro meccanico di sostituzione o di modifica al macchinario, sani corrisposta fine maggiorazione del 5% sul minimo di paga tabellare.
Appartengono alla categoria "qualificati" gli operai che nel proprio mestiere abbiano raggiunto un normale grado di capacità.
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Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-3-5