CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche comuni›Parte V
Art. 1
OPERAI CAPI REPARTO
In vigore dal 9 dic 1960
Quando non ricorrono le condizioni di cui all' della Parte Terza, intermedi, gli operai cui sono affidati compiti di capo reparto, con un numero di dipendenti non interiore a 5 (tra uomini e donne), avranno diritto ad una maggiorazione dell'8% sulla paga tabellare della prima categoria.
Qualora nel reparto vi siano dipendenti con diritto alle maggiorazioni previste dalle norme tecniche speciali per le singole lavorazioni, il capo reparto di cui sopra avrà diritto ad una ulteriore maggiorazione pari al 50% di quella massima praticata nel reparto.
Tale maggiorazione suppletiva sarà invece corrisposta per intero nel caso che il capo reparto esplichi direttamente le mansioni per le quali è prevista la maggiorazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-1-5