CCNL aziende cartotecniche Parte IV›Parte IV
Art. 26
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 9 dic 1960
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, salvo i casi previsti dall', si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianità di servizio precedente ai 1 luglio 1937, l'indennità di licenziamento verrà, al momento (de licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (15/30 di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianità successiva al 1 luglio 1937 e fino ai 31 dicembre 1944, l'indennità verrà liquidata, nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portata da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
c) per l'anzianità maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, l'indennità verrà liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso, la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennità di contingenza.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili anche tutti quegli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non ha compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima, della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione s'intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalle indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa, pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dalla azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall' del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-26-2