CCNL aziende cartotecniche Parte IV›Parte IV
Art. 24
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 9 dic 1960
Il servizio militare (chiamata e richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro e il tempo passato sotto le armi agli effetti della sola indennità di anzianità - salvo per gli impiegati in prova - si considera come passato in servizio presso l'azienda.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere servizio; non presentandosi nel termine suddetto, sarà considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge speciali più favorevoli all'impiegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-24-3