CCNL aziende cartotecniche Parte IVParte IV

Art. 24

SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 9 dic 1960
Il servizio militare (chiamata e richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro e il tempo passato sotto le armi agli effetti della sola indennità di anzianità - salvo per gli impiegati in prova - si considera come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare, l'impiegato dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere servizio; non presentandosi nel termine suddetto, sarà considerato dimissionario. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge speciali più favorevoli all'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-24-3

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