CCNL Aziende grafiche Parte IV
Art. 12
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 2 dic 1960
Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15 con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-12-4