CCNL Aziende grafiche Parte IV

Art. 16

INDENNITÀ DI CASSA

In vigore dal 2 dic 1960
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 5% dello stipendio (minimo tabellare e contingenza) della sua categoria di assegnazione. Gli interessi derivanti dalla eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-16-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo