CCNL Aziende grafiche Parte IV
Art. 16
INDENNITÀ DI CASSA
In vigore dal 2 dic 1960
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 5% dello stipendio (minimo tabellare e contingenza) della sua categoria di assegnazione.
Gli interessi derivanti dalla eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-16-3