CCNL Aziende grafiche Parte IV

Art. 13

TREDICESIMA MENSILITA

In vigore dal 2 dic 1960
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sarà considerata mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-13-4

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