CCNL Aziende grafiche Parte IV

Art. 8

SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 2 dic 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di cui all', disposte dall'azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-8-4

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