CCNL Aziende grafiche Parte IV
Art. 7
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 2 dic 1960
L'impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario ed il lavoro notturno e festivo, di cui all'art. 0, salvo giustificati motivi di impedimenti.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali valgono le norme stabilite dall' degli operai.
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell'.
Per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:
lavoro straordinario diurno: 30%;
lavoro festivo: 60%;
lavoro notturno non in turni avvicendati: 60%.
Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ove la, retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte con elementi variabili, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello stipendio minimo di categoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-7-4