CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III
Art. 22
TRASFERTE
In vigore dal 25 nov 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Le ore di viaggio eccedenti le otto saranno retribuite con il 50% della quota oraria di stipendio e di contingenza, calcolata con la modalità di cui al comma sette dell' della presente regolamentazione. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all', tali prestazioni saranno retribuite come straordinarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-22-2