CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III
Art. 26
TRATTAMENTO DI MALATTIA
In vigore dal 25 nov 1960
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
All'impiegato non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sarà riservato il seguente trattamento:
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|Anni di ininterrotta |Conservazione|Corresponsione |Corresponsione |
|anzianita presso l'azienda|del posto |della retribuzione |di mezza retribuzione |
|senza risoluzione |(in mesi) |mensile fino a mesi|mensile per altri mesi|
|del rapporto di lavoro | | | |
+--------------------------+-------------+-------------------+----------------------+
|a) Fino da 3 anni compiuti| 4 1/2 | 1 1/2 | 3 |
+--------------------------+-------------+-------------------+----------------------+
|b) Da oltre 3 anni a 6 | | | |
|anni compiuti.............| 6 | 2 | 4 |
+--------------------------+-------------+-------------------+----------------------+
|c) Da oltre 6 anni a 12 | | | |
| anni compiuti | 9 | 3 | 6 |
+--------------------------+-------------+-------------------+----------------------+
|d) Da oltre 12 anni in poi| 12 | 4 | 8 |
+--------------------------+-------------+-------------------+----------------------+
Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera c) e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d), anche in caso di diverse malattie.
Eguale diritto spetterà all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini sopraindicati l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento di cui all'. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato o dei suoi famigliari, valgono le disposizioni contrattuali o di legge vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-26-2