CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III
Art. 27
CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
In vigore dal 25 nov 1960
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il tempo trascorso in servizio militare è computato ai soli effetti dell'anzianità.
Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, lo impiegato, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intenderà dimissionario alla data della chiamata e del richiamo alle armi.
La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali.
Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore al momento dei richiamo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-27-2