CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III

Art. 18

INDENNITÀ DI BICICLETTA

In vigore dal 25 nov 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usi la bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-18-2

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