CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III

Art. 17

INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE

In vigore dal 25 nov 1960
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità, per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di Credito. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-17-3

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