CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III
Art. 12
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E NAZIONALI, RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 25 nov 1960
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E NAZIONALI,
RIPOSO SETTIMANALE
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.
Per il trattamento delle festività infra settimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative.
Limitatamente ad una delle festività infrasettimanali qualora coincida con la domenica o altra giornata festiva, essa sarà sostituita con la giornata che allo stesso titolo verrà stabilita per le categorie operaie.
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quelle dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quelle fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-12-3