CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III
Art. 10
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 25 nov 1960
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiego oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, e per i discontinui oltre le 56 e fino alle 60 ore settimanali, l'azienda corrisponderà all'impiegato stesso in aggiunta alla sua retribuzione il 50% di una quota oraria di stipendio mensile, esclusa la contingenza (e cioè stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento), che verrà determinata dividendo lo stipendio mensile sopradetto per 180.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell'azienda.
Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali (approvata con R. D. 10 settembre 1923, n. 1957 e successivi) il compenso previsto dal comma 40 del presente articolo non verrà corrisposto limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-10-3