CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III
Art. 13
FERIE
In vigore dal 25 nov 1960
L'impiegato ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione pari a:
15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni;
18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 4 anni fino a 13 anni;
24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 13 anni fino a 20 anni;
28 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre 20 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato, non in prova, ha il diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-13-3