CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIIParte III

Art. 23

FERIE

In vigore dal 8 dic 1960
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati: giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio fino a 2 anni; giorni 20 per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianità di servizio fino a 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 18 anni. Per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo le festività previste nel precedente che cadono in tale periodo, non sono computabili agli effetti delle ferie stesse mentre è consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma settimo. La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova; tale periodo, però, deve essere computato, agli effetti della anzianità feriale, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio. L'impiegato può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'impiegato ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-23-3

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