CCNL 10 febbraio 1959 Parte III›Parte III
Art. 25
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 8 dic 1960
Il permesso di giorni quindici, da concedere a norma di legge all'impiegato che contrae matrimonio, e computato escludendo i giorni festivi.
Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito come detto, a norma di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-25-3