CCNL 10 febbraio 1959 Parte III›Parte III
Art. 21
INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE
In vigore dal 8 dic 1960
L'impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-21-3