CCNL 10 febbraio 1959 Parte III›Parte III
Art. 26
ASPETTATIVA
In vigore dal 8 dic 1960
All'impiegato che abbia un'anzianità di servizio non inferiore ai cinque anni, l'azienda, può concedere un periodo di aspettativa per malattia. (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all') nella misura massima. di tre mesi, prorogabili, per documentata ulteriori necessità convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi.
Semprechè ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, l'azienda può concedere all'impiegato che ne faccia, richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari un'aspettativa, in relazione alla natura delle necessità che hanno motivato la richiesta, stessa.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione nè maturazione di alcun effetto contrattuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-26-3