CCNL 10 febbraio 1959 Parte III›Parte III
Art. 16
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
In vigore dal 8 dic 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1) e 2) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-16-3