CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIIParte III

Art. 11

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 8 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell' e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o Le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festività: 1) Capo d'Anno 2) 6 gennaio - Epifania 3) 19 marzo - S. Giuseppe 4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo 8) 15 agosto - Assunzione 9) 1 novembre Ognissanti 10) 8 dicembre Immacolata Concezione 11) 25 dicembre - S. Natale 12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta, venissero stabilite; d) la festività del Patrono della località dove ha sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. In caso di coincidenza di una o più delle festività di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto all'impiegato, in aggiunta alla retribuzione mensile, per ciascuna delle festività di cui sub, b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'. Per quanto concerne il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di corrispondere, in coincidenza con esso, una giornata di intera retribuzione. Nei casi sopra indicati, per gli impiegati normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati il lavoro, nelle festività indicate nella lettera a) è consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all', sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b), c) e d) consentito nei casi di riconosciuta necessità; comunque, la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo della presente regolamentazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-11-3

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