CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIIParte III

Art. 9

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 8 dic 1960
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. L'orario di lavoro del sabato non può superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti,;dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria cui all' per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali. Per l'impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in più, oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 ore settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo. All'impiegato al quale è consentita, in deroga ed eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, è compensato nella misura indicata dal precedente comma. Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti le circostanze contingenti o di natura transitoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-9-3

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