CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIIParte III

Art. 14

TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO

In vigore dal 8 dic 1960
Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le varie zone, è fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione. È ammesso che i laureati e i diplomati citati nell'ultimo comma dell', in quanto siano al primo del 7% sullo stipendio minimo contrattuale della categoria cui sono assegnati. Per l'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parità di rendimento degli uomini, si applica lo stesso stipendio minimo contrattuale previsto per la pari categoria uomini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-14-3

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