CCNL 10 febbraio 1959 Parte III›Parte III
Art. 15
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 8 dic 1960
L'impiegato, per l'anzianità di servizio maturata presso in stessa
azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa), ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianità.
Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli
effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di anzianità già maturati o da maturare non
possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del
mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici per l'anzianità, utile nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 1937 e il 1 giugno 1952 - calcolati sul solo minimo tabellare e consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952, 12 giugno 1954 e successivamente aumentate con il Contratto 3 dicembre 1954 - sono fissati, con decorrenza 1 febbraio 1959, nelle seguenti misure globali:
=====================================================================
| Ex I ZONA | EX II ZONA | EX III ZONA
GRADO - ETA |--------------|----------------|---------------
|Uomini| Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne
---------------------|------|-------|--------|-------|--------|------
1ª Categoria.........|2.690 | 2.690 | 2.615 | 2.615 | 2.555 | 2.555
2ª Categoria: | | | | | |
Superiore 21 anni..|1.865 |1.580 | 1.815 | 1.540 | 1.775 | 1.510
20-21..............|1.575 |1.335 | 1.530 | 1.300 | 1.505 | 1.280
Inferiore a 20 anni|1.555 |1.255 | 1.510 | 1.220 | 1.485 | 1.205
3ª Categoria A: | | | | | |
Superiore 21 anni..|1.235 |1.055 | 1.205 | 1.025 | 1.175 | 1.019
20-21..............|1.145 | 975 | 1.120 | 955 | 1.095 | 935
18-19..............| 995 | 815 | 980 | 800 | 960 | 785
17-18..............| 885 | 745 | 855 | 725 | 840 | 710
16-17..............| 795 | 670 | 780 | 660 | 765 | 645
Inferiore 16 anni..| 705 | 630 | 690 | 620 | 670 | 605
3ª Categoria B: | | | | | |
Superiore 21 anni..| 940 | 815 | 920 | 795 | 900 | 780
20-21..............| 880 | 755 | 860 | 740 | 845 | 725
19-20..............| 860 | 695 | 840 | 675 | 825 | 665
18-19..............| 780 | 630 | 760 | 615 | 745 | 605
17-18..............| 675 | 575 | 655 | 555 | 645 | 550
16-17..............| 615 | 525 | 605 | 515 | 590 | 505
Inferiore 16 anni..| 535 | 485 | 525 | 475 | 510 | 465
Gli importi indicati nella tabella di cui sopra vanno riferiti alla categoria cui l'impiegato apparteneva alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità ed alla zona retributiva esistente anteriormente al giugno 1954.
Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 1 giugno 1952 vanno calcolati oltre che sul minimo di stipendio anche sull'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto e debbono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo stipendiale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare con applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio a categoria superiore, sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati nella categoria di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 1 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente.
Sempre nel caso di passaggio di categoria, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio, sarà considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianità nella nuova categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-15-3