CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IIIParte III

Art. 7

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

In vigore dal 7 dic 1960
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia. In tale caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento afferenti al nuovo rapporto e semprechè abbia superato come operaio l'anzianità di servizio di sei anni, di un'anzianità convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianità di servizio operaia. All'operaio che abbia compiuto o consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si sia interrotto o si interrompa, quindi, il decorso del primo decennio o del terzo o del quarto quinquennio di continuato servizio, necessario, per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianità di cui all' della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio con le modalità sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento di concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, è ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo nel corrispondente premio per gli operai, quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia con quanto disposto dall' della collegata regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui sopra assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende. B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia. In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, di una anzianità convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianità maturata presso l'azienda, sia come operaio sia come appartenente alla qualifica speciale e semprechè questa anzianità complessiva sia superiore a sei anni. Tuttavia per gli istituti afferenti al trattamento in caso di malattia o di infortunio ed al trattamento di ferie disciplinati dalla presente regolamentazione, l'anzianità convenzionale da attribuire al lavoratore corrisponde all'intera anzianità già riconosciutagli nella precedente qualifica speciale a norma degli della relativa e collegata regolamentazione. Le norme relative al premio di anzianità di cui agli ultimi tre comma del precedente punto A) trovano applicazione, in quanto applicabili, anche nel caso di lavoratori passati dalla qualifica speciale a quella impiegatizia. Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianità è considerata utile agli effetti della presente regolamentazione la intera anzianità per il servizio prestato nella, qualifica speciale, come riconosciuto a norma dell' e della sua norma transitoria della relativa collegata regolamentazione, con l'avvertenza che il lavoratore godrà nella qualifica impiegatizia il numero degli aumenti periodici residui. Inoltre per l'istituto di cui trattasi, sempre nel caso del passaggio in questione, valgono le stesse norme previste dall' della presente regolamentazione per quel che concerne la non assorbibilità degli aumenti di merito o degli aumenti periodici già maturati o da maturare, il mantenimento dell'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati all'atto del passaggio e la ricalcolazione nel caso di variazione dei minimi contrattuali mensili relativi ai gradi della qualifica di provenienza. Nel caso di dimissioni, date successivamente ai passaggio di qualifica, l'anzianità utile, agli effetti della attribuzione dell'aliquota dell'indennità di licenziamento di cui al successivo , è quella intera considerata utile nella precedente qualifica speciale agli effetti della relativa regolamentazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-7-3

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