CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IIIParte III

Art. 9

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 7 dic 1960
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa, riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. L'orario di lavoro del sabato non può superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno: in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti, dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all' per le ore lavorate in più fino alle 18 settimanali. Per l'impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in più, oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana e oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 18 ore settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo. L'impiegato al quale è consentita in deroga ad eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle 10 ore giornaliere o 60 settimanali, è compensato nella misura indicata dal precedente comma. Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-9-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo