CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III›Parte III
Art. 10
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 7 dic 1960
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade
normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge.
Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo
settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-10-3