CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III›Parte III
Art. 14
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
In vigore dal 7 dic 1960
Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le
varie zone, è fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
È ammesso che i laureati e i diplomati nell'ultimo comma dell', in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo contrattuale della categoria cui sono assegnati.
Per l'impiegata adibita a mansioni di concetto si applica lo stesso stipendio minimo contrattuale previsto per la pari categoria uomini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-14-3