CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IIIParte III

Art. 15

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 7 dic 1960
L'impiegato, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa), ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianità. Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di anzianità già maturati o da maturare non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dai primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici per l'anzianità utile nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1937 e il 14 giugno 1952, già calcolati sul solo minimo tabellare, sono consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. Tali quote sono elevate, con decorrenza 1 dicembre 1954, alle seguenti nuove misure globali: ===================================================================== _1ª CATEGORIA_2ª CATEGORIA_3ª CATEGORIA_4ª CATEGORIA -------------------------------------------------------------------- _uomini_donne_uomini_donne_uomini_donne_uomini_donne --------------------------------------------------- Superiori a 20| | | | | | | | anni...........| 575 | 575 | 475 | 410 | 400 | 350 | 360 | 320 dai 18 ai 20 anni| - | - | 455 | 335 | 375 | 285 | 340 | 200 dai 16 ai 18 anni| - | - | - | - | 300 | 245 | 270 | 225 inferiori ai 16| | | | | | | | anni...........| - | - | - | - | 205 | 205 | 185 | 185 Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952 vanno calcolati oltre che sul minimo di stipendio anche sull'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto e debbono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo stipendiale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare con applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio a categoria, superiore, sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati nella categoria di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 14 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente. Sempre nel caso di passaggio di categoria, 1ª frazione di biennio in corso al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianità nella nuova categoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-15-3

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