CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III›Parte III
Art. 20
INDENNITÀ PER DISAGIATA SEDE
In vigore dal 7 dic 1960
Qualora la località ove l'impiegato svolge la sua attività non
presenti possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati ed il perimetro del più vicino di questi disti km. 5 ed oltre, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-20-3